Lo statuto

STATUTO

DEL CONSORZIO REGIONALE DI VALORIZZAZIONE
DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DELLE MARCHE

CAP.1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art.1

E’ costituito il Consorzio Marche Extravergine per la valorizzazione dell’olio di oliva extravergine tipico marchigiano; il Consorzio non ha fini di lucro e sarà disciplinato dal presente statuto,dalle norme  del codice civile e dalle disposizione di legge vigenti.

Il Consorzio ha sede legale in Osimo (AN).

Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Osimo (AN) non costituisce modifica del presente statuto.

La durata del Consorzio è fissata al 30 aprile 2040.

Il codice fiscale e P.IVA del consorzio è 01441850425.

Art.2

Il Consorzio perseguirà i seguenti scopi:

– ottenere il riconoscimento “Olio Extravergine di oliva delle Marche” come Denominazione di Origine  Protetta  o come Indicazione Geografica Protetta (IGP Marche) o altre denominazioni consentite dalle normative in vigore;

– ottenere dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali il riconoscimento ufficiale dell’incarico alla vigilanza sulla D.O.P. e/o IGP;

– vigilare sull’osservanza delle norme contenute nei relativi disciplinari;

– promuovere, assistere e difendere la produzione, la diffusione e il consumo dell’olio extravergine di oliva delle Marche;

– promuovere studi, ricerche e iniziative, sia in campo olivicolo che di elaiotecnica, finalizzata al miglioramento e all’incremento della produzione e della commercializzazione dell’olio extravergine di oliva marchigiano.

Art.3

Le caratteristiche qualitative, chimico fisiche e organolettiche dell’olio da valorizzare e tutelare da parte del Consorzio sono quelle fissate nei relativi Disciplinari di produzione.

CAP. II – DEI CONSORZIATI

Art.4

Possono aderire al Consorzio tutti i produttori, singoli o associati, anche tramite le Associazioni dei produttori riconosciute e tutti coloro che partecipano alle varie fasi della produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto.

Possono aderire inoltre Privati  e Associazioni di privati che perseguono la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva marchigiano e che hanno finalità non in contrasto con il presente statuto.

Le modalità per la richiesta di ammissione al Consorzio saranno stabilite dal Regolamento Interno.

L’ammissione è subordinata all’accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione della consistenza delle condizioni statutarie per l’ammissione.

Art.5

Per entrare a far parte del Consorzio è previsto il pagamento di una quota di ammissione una tantum e una quota sociale annua. Entrambe le quote saranno stabilite dal Regolamento Interno e in ogni caso non potranno essere mai restituite.

Art.6

I soci del consorzio sono obbligati a fornire i dati e le informazioni sul prodotto da valorizzare e a concedere libero accesso agli oliveti, agli stabilimenti di estrazione e ai locali di stoccaggio e amministrativi connessi, per i controlli da parte del Consorzio stesso.

I soci del Consorzio hanno l’obbligo della più rigorosa osservanza di tutto quanto prescritto dalla legge e da questo statuto e dovranno altresì rispettare tutte le norme e le istruzioni che potranno essere emanate dal Consorzio stesso per il raggiungimento dei fini consortili.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere l’esclusione di un socio dal Consorzio nel caso in cui:

– non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l’ammissione;-

– non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti interni o le deliberazioni legalmente prese dagli organi speciali competenti;

– svolga attività pregiudizievole agli interessi del Consorzio danneggiandola moralmente o materialmente o fomentando dissidi tra soci;

– non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Consorzio.

CAP.III – ORGANI  DEL CONSORZIO

Art. 9

Sono organi sociali del Consorzio:

– Assemblea generale,
– Consiglio di Amministrazione,
– Presidente.

Art. 10

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

L’Assemblea generale ha i seguenti poteri:

– elezione del Consiglio di Amministrazione;
– approvazione del rendiconto economicofinanziario;
– approvazione del Regolamento interno;
– approvazione modifiche statutarie;
– delibera di scioglimento del Consorzio e nomina del liquidatore.

Art. 11

Le caratteristiche di attribuzione del voto dei singoli soci e le modalità per la votazione saranno indicate nel Regolamento interno.

Art.12

L’Assemblea che potrà essere ordinaria o straordinaria, sarà convocata mediante l’invio dell’avviso scritto o per posta elettronica, contenente l’ordine del giorno a ciascun consorziato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.  Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno, la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, con il diritto di voto che gli compete a norma del’art.11, per delega scritta, da un altro consorziato. Ciascun consorziato non può avere più di una delega. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea anche per delega.

L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consorzio.

In caso di difetto l’assemblea elegge il proprio presidente.

L’Assemblea ordinaria delibera sull’approvazione dei bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sulla nomina dei Consiglieri, nonché sugli altri oggetti relativi alla gestione del Consorzio che fossero sottoposti dal Consiglio.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio di gestione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Qualora fondati motivi inducano il consiglio a richiedere all’assemblea la proroga della presentazione della bozza di bilancio, l’Assemblea potrà consentire di rinviare l’approvazione entro i termini di legge ma comunque non oltre il sesto mese dalla chiusura del bilancio di esercizio.

L’Assemblea Ordinaria di prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei consorziati, mentre l’Assemblea di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti non tenendosi conto delle astensioni dal voto.

L’Assemblea straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, delibera sulle modificazioni del presente statuto con la presenza e il voto favorevole della metà dei consorziati.

Il presidente dell’assemblea nomina un segretario anche non socio e l’assemblea sceglie due scrutatori tra i soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.13

Quando non vengano fatte per acclamazione, le nomine verranno effettuate a schede segrete a maggioranza relativa.

Art.14

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri. Il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, s’intende decaduto l’intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l’assemblea per la nomina di tutti i Consiglieri.

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione, che viene eletto dall’Assemblea generale, dura in carica tre anni ed ha i seguenti poteri:

– nomina del Presidente;
– delibera sull’ammissione, recesso o espulsione dei soci;
– redige il bilancio Consuntivo e la relazione da presentare all’assemblea;
– redige il bilancio preventivo;
– predispone il Regolamento interno;
– provvede per cooptazione in caso di mancanza dei propri consiglieri.

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice-Presidente.

Il Consiglio si raduna, nella sede del Consorzio o altrove, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o comunque ogni due mesi o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o per fax o per posta elettronica o per telefono, almeno quattro giorni prima dell’adunanza, a ciascun Consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso si parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione il raggiungimento degli scopi consortili.  In particolare è di competenza del Consiglio l’approvazione del Regolamento consortile, nel quale vengono stabilite tutte le modalità tecniche di funzionamento del Consorzio, le modalità dei controlli, le sanzioni contro gli inadempimenti, le eventuali garanzie da richiedere ai consorziati per il rispetto delle obbligazioni ed ogni altra norma esecutiva ritenuta utile per il buon raggiungimento delle finalità consortili.

Il Consiglio provvede alla nomina della Commissione tecnica, alla determinazione  delle norme per l’assegnazione dei marchi distintivi degli oli, alla determinazione dei relativi contributi del Segretario Tecnico del Consorzio e del personale per il funzionamento del Consorzio stesso.

E’ di competenza del Consiglio l’approvazione di ogni modifica del Regolamento consortile per tutto quanto non sia dalla legge inderogabilmente riservato alla competenza dell’Assemblea.

I consiglieri che sono assenti senza giustificato motivo a tre sedute del Consiglio si intendono dimissionari.

Art.16

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni, ha i seguenti poteri e competenze:

–     rappresenta il Consiglio di Amministrazione a tutti gli effetti di legge;
–     convoca il Consiglio;
–     può delegare ai componenti del Consiglio e al Segretario Tecnico  del Consorzio alcune sue funzioni.

Al Presidente od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza del Consorzio con firma libera per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il presidente inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta il Consorzio in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati o procuratori alle liti.

Art.17 Poteri e competenze del Segretario Tecnico

La direzione del Consorzio è affidata ad un Segretario Tecnico previa verifica dei requisiti tecnici e morali.

Il Segretario Tecnico ha la responsabilità dell’ufficio e dei servizi consortili, esegue le delibere sociali secondo le indicazioni del Presidente e interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Partecipa alle riunioni del Comitato tecnico e delle eventuali commissioni e sovraintende e coordina tutto il personale del Consorzio.

Pianta organica, trattamento, disciplina, incombenze, diritti e doveri del personale saranno stabiliti con Regolamento interno.

Art. 18 – RISORSE ECONOMICHE

Il Consorzio trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1.    quote e contributi dei consorziati;
2.    eredità, donazioni e legati;
3.    contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni o Enti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici  e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4.    contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5.    erogazioni liberali dei consorziati degli associati e di terzi.

Il fondo consortile, costituito ( a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi di riserva e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Consorzio, non è mai ripartibile tra  i consorziati durante la vita del Consorzio né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali beni mobili di proprietà del Consorzio debbono essere trascritti in apposito registro degli inventari.

Art. 19 – Esercizi sociali

L’Esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci, per l’approvazione entro il trenta di aprile di ogni anno:

–     il rendiconto economicofinanziario, accompagnato da una relazione sull’attività svolta;
–     il bilancio preventivo, illustrato da un programma d’azione.

ART.20 – Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio, qualora sopravvenga l’impossibilità a raggiungere lo scopo sociale o per altri motivi, potrà essere sciolto su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento del Consorzio saranno nominati uno o più liquidatori, secondo le suddette norme, scelti anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di finalità analoghe, oppure di finalità di utilità sociale, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Senigallia 25 giugno 2014

F.to: Antonio Di Maio

Federico Biondi (s.s.)

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