Gazzetta Ufficiale N. 204 del
31 Agosto 2004
DECRETO 16 agosto 2004 Protezione
transitoria accordata,
a livello nazionale, alla denominazione "Marche",
riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata
istanza alla Commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16 lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal consorzio per la valorizzazione
dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, intesa ad
ottenere la registrazione della denominazione «Marche»
riferita
all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65158 del 26 luglio 2004 con la quale
il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la
predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il consorzio per la valorizzazione
dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, ha chiesto la
protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato,
espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della
citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo
la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione
a
titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marche»
riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della
denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio per la
valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano,
assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale
della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine
di oliva,
secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65158
del
26 luglio 2004, sopra citata;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,
paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine
di
oliva.
Art. 2
La denominazione "Marche" riferita all'olio extravergine di oliva
e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di
produzione allegato al presente decreto.
Art. 3
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marche»
riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di
origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere
a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2004
Il direttore generale: Abate
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